TRIBUNALE DI UDINE 
                          2ª Sezione civile 
 
    Il giudice delegato al fallimento «Elettro impianti  S.r.l.»  (n.
5/2018), dott.  Andrea  Zuliani,  nell'ambito  del  procedimento  per
l'esame dello stato passivo e, in particolare, dovendo decidere sulle
domande di ammissione dei rispettivi crediti proposte da: 
        ing. Roberto Totis, con studio in Gemona del Friuli, via  San
Francesco n. 1 (privo di difesa tecnica, come consentito dall'art. 93
della legge fallimentare); 
        rag. Paolo Tam, consulente del lavoro, con l'avvocato Michele
Ferrari; 
        dott.ssa Michela Marano,  commercialista,  con  gli  avvocati
Mara Del Bianco e Loris Nadalin, pronuncia la seguente; 
 
                              Ordinanza 
 
    Rilevato che tutti e  tre  i  ricorrenti  di  cui  sopra,  liberi
professionisti,  chiedono  di  essere  ammessi  al  passivo  con   il
privilegio generale sui beni mobili (e  sussidiario  sugli  immobili:
art. 2776 del codice civile) di cui  all'art.  2751-bis,  n.  2,  del
codice civile, per i crediti rispettivamente  vantati  nei  confronti
della societa' fallita a titolo di corrispettivo per  la  prestazione
d'opera,  di  rivalsa  previdenziale  e  di  rivalsa  I.V.A.,   senza
distinzioni. 
    Rilevato che il testo dell'art. 2751-bis, n. 2 del codice  civile
-  cosi'  come  attualmente  risultante  a  seguito  della   modifica
introdotta dall'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205 - giustifica la pretesa dei ricorrenti, in quanto  il  privilegio
viene   riconosciuto,   non   solo   per   «le    retribuzioni    dei
professionisti», ma anche per («compresi») «il contributo integrativo
da versare alla rispettiva cassa di previdenza  ed  assistenza  e  il
credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto» 
    Dato atto che nulla osta all'accoglimento  delle  domande,  cosi'
come proposte, per quanto riguarda la retribuzione dei professionisti
e ritenuto che non  si  pone  alcun  problema  per  l'estensione  del
privilegio al contributo  integrativo  previdenziale,  come  gia'  da
tempo previsto per la sola categoria professionale dei commercialisti
(art. 11, comma  1,  legge  29  gennaio  1986,  n.  11),  considerata
l'evidente affinita'  di  causa  del  credito  tra  retribuzione  del
professionista e  contribuzione  destinata  a  finanziare  le  future
prestazioni previdenziali e le eventuali erogazioni assistenziali  in
suo favore. 
    Ritenuto che si pone, invece,  una  questione  di  illegittimita'
costituzionale, rilevante e tutt'altro che manifestamente  infondata,
con riferimento all'estensione al  credito  per  rivalsa  I.V.A.  del
privilegio che la legge attribuisce al credito  per  la  retribuzione
del professionista, nei seguenti termini: 
        a) le cause legittime di  prelazione,  costituiscono  deroghe
all'eguale diritto dei creditori di soddisfarsi sui beni del debitore
(art. 2741 del codice civile); 
        b) la sindacabilita' delle norme di legge che prevedono  tali
deroghe con riguardo  al  fondamentale  parametro  del  principio  di
uguaglianza (art. 3 della  Costituzione)  e  al  connesso  canone  di
ragionevolezza  e'  affermata  nella   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale (v. Corte costituzionale 29 gennaio 1998, n. 1;  Corte
costituzionale 30 dicembre 1998, n. 451); 
        c) l'estensione al  credito  di  rivalsa  per  l'imposta  sul
valore aggiunto della causa di prelazione gia' prevista  dalla  legge
per  il  credito  da  retribuzione  «dei  professionisti»  non   pare
rispettare quel principio e quel canone sotto un duplice profilo: 
          1) innanzitutto, al credito di regresso per rivalsa I.V.A.,
che nulla  ha  a  che  vedere  con  la  funzione  retributiva,  viene
assegnato un privilegio la cui  ratio  e'  chiaramente  quella  della
tutela del credito da lavoro, nelle sue  varie  forme,  che  accomuna
tutte le ipotesi contemplate nei diversi  numeri  dell'art.  2751-bis
del codice civile (identico trattamento di crediti la  cui  causa  e'
diversa); 
          2) in secondo luogo, quel  trattamento  privilegiato  viene
previsto soltanto per il credito di rivalsa I.V.A. dei professionisti
(cui  sarebbe   sicuramente   possibile   accomunare,   in   via   di
interpretazione  adeguatrice,  «ogni   altro   prestatore   d'opera»,
categoria inclusa nel medesimo n. 2  dell'art.  2751-bis  del  codice
civile, ma letteralmente  esclusa  dall'estensione),  mentre  non  e'
prevista (e nemmeno consentita all'interprete) un'analoga  estensione
alla rivalsa I.V.A. del privilegio attribuito al credito  retributivo
degli agenti (n. 3), del coltivatore diretto (n. 4), dell'artigiano e
della cooperativa (n. 5) e  delle  cooperative  agricole  (n.  5-bis)
(trattamento  differenziato  di  crediti  -  e  di  creditori  -   in
situazioni analoghe, se e' vero che l'intero art. 2751-bis del codice
civile, e' stato introdotto per  rafforzare  la  tutela  del  lavoro,
nelle sue varie forme); 
        d) il credito per rivalsa di tutti i c.d.  «soggetti  I.V.A.»
«verso il cessionario ed il committente» gode gia' di  un  privilegio
che, in coerenza con la natura del  credito,  e'  collocato  tra  (ed
equiparato a) «i crediti dello Stato per i  tributi  indiretti»  (ad.
2758 del codice civile); si tratta di  un  privilegio  speciale  «sui
beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce
il servizio», il che lo rende di fatto inoperante in tutti i casi  in
cui non vi  siano  e  non  vi  possano  essere,  nel  patrimonio  del
debitore, beni in siffatto rapporto diretto con  la  prestazione  del
creditore;  tra   i   soggetti   che   normalmente   subiscono   tale
inoperativita' del privilegio speciale vi sono anche  (ma  non  solo)
alcune categorie di professionisti  ed  e'  probabilmente  questo  il
motivo  che  ha  indotto  il  legislatore  ad   aggirare   l'ostacolo
estendendo al  credito  per  rivalsa  I.V.A.  dei  professionisti  il
privilegio generale gia' attribuito al credito per  il  corrispettivo
della prestazione;  sennonche',  in  tal  modo,  per  porre  parziale
rimedio ad  una  diseguaglianza  di  fatto  (parziale,  perche'  tale
disuguaglianza non riguarda tutti i  professionisti  e  non  riguarda
solo i  professionisti),  si  e'  introdotta  una  disuguaglianza  di
diritto (tra professionisti e altre categorie di «lavoratori» il  cui
privilegio non si estende alla rivalsa I.V.A.) e  si  e'  violato  il
canone di ragionevolezza (estendendo un privilegio giustificato dalla
particolare causa del credito ad un altro credito che  ha  causa  del
tutto diversa). 
    Ritenuta la rilevanza della questione nel  presente  procedimento
in quanto: 
        a)  sebbene  i  crediti  dei  ricorrenti  siano  sorti  prima
dell'entrata in vigore del testo  novellato  dell'art.  2751-bis  del
codice  civile,  «secondo  i  principi   generali   delle   procedure
fallimentari, l'introduzione di un  nuovo  privilegio  da  parte  del
legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte  del
giudice  delegato,  dal  momento  che  le  norme  processuali   sulla
gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al  momento  in
cui il credito viene fatto valere»  (Corte  costituzionale  4  luglio
2013, n. 170; v. anche Corte costituzionale 13 luglio 2017, n. 176); 
        b) il giudice delegato al fallimento, in sede  di  formazione
dello stato passivo (art. 96 della legge fallimentare),  e'  chiamato
ad assumere sull'ammissione del credito e sul suo rango una decisione
suscettibile   di   acquisire    efficacia    di    giudicato    c.d.
endofallimentare, non piu' sindacabile in  sede  di  procedimento  di
ripartizione dell'attivo liquidato (v., ancora, Corte  costituzionale
4 luglio 2013, n. 170); 
        c) nel caso di specie, dalla  collocazione  dei  crediti  per
rivalsa I.V.A. in chirografo (come sarebbe inevitabile in  base  alla
normativa previgente, trattandosi di  prestazioni  non  riferibili  a
determinati  beni  presenti  nell'attivo  fallimentare)   ovvero   in
privilegio ex art. 2751-bis, n. 2 del  codice  civile  (come  imposto
dalla legge sospettata di incostituzionalita') dipendono le  concrete
possibilita' di soddisfazione di quei crediti in esito alla procedura
fallimentare.